Trattamento fiscale dei premi corrisposti a conclusione di un concorso di progettazione in due gradi

L’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiarire dubbi interpretativi in relazione all’applicazione dell’imposta di bollo alle domande di partecipazione ad un concorso di progettazione in due gradi e al trattamento fiscale applicabile, ai fini dell’IVA e delle ritenute, ai premi che dovrà corrispondere ai soggetti che si sono classificati dal secondo al quinto posto della graduatoria finale (Agenzia delle entrate, risposta 29 agosto 2024, n. 177).

Con riferimento all‘imposta di bollo, l’articolo 3 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972 prevede il pagamento dell’imposta di bollo sin dall’origine, nella misura di euro 16 per ogni foglio, per le istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

La Nota 2 del suddetto articolo 3 prevede l’esenzione dal tributo di bollo esclusivamente per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dalla pubblica amministrazione per l’assunzione in servizio anche temporanea. Il beneficio riguarda anche la documentazione allegata alle domande.

Pertanto, l’Agenzia delle entrate specifica che non risulta alcun elemento idoneo a giustificare, sul piano interpretativo, un’estensione dell’esenzione di cui sopra alle domande di iscrizione ai corsi di formazione professionale, posto che con tali istanze il soggetto non mira ad instaurare un rapporto di collaborazione subordinata e retribuita con le pubbliche amministrazioni.

Detta disposizione agevolativa, dunque, non torna applicabile al caso di specie, atteso che con la domanda in esame non si realizza la partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dalla pubblica amministrazione per l’assunzione in servizio anche temporanea.

 

Riguardo, poi, alla natura dei premi da corrispondere ai soggetti classificati dalla seconda alla quinta posizione, l’Agenzia ricorda che l’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 430/2001 prevede che lo scopo delle manifestazioni a premio è quello di favorire la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne, marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi aventi, comunque, fini anche in parte commerciali. L’articolo 5, inoltre, al comma 1, prevede che i concorsi e le operazioni a premio sono effettuate soltanto da imprese produttrici o commerciali fornitrici o distributrici dei beni o dei servizi promozionati e dalle organizzazioni rappresentative dell’associazionismo economico tra imprese costituite sotto forma di consorzi e di società anche cooperative.

Atteso che l’Amministrazione istante non è ricompresa tra i soggetti destinatari di tale disciplina, la stessa non può trovare applicazione al caso in esame.

 

In merito all’IVA e alle ritenute, invece, l’Agenzia fa riferimento all’articolo 3, comma 2, lettera ddd) del Codice dei contratti pubblici, che per “concorsi di progettazione” intende “le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell’architettura, dell’ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell’elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi”.

Nel concorso di progettazione in due gradi indetto dall’Istante, oggetto dell’affidamento è una prestazione tecnica e la procedura si conclude con una graduatoria di merito, nonché con l’assegnazione di premi al vincitore e ai successivi quattro classificati.

Ai fini dell’IVA, l’articolo 1 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che rientrano nel campo di applicazione del tributo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni.

Nel caso di specie, la corresponsione dei premi avviene nell’ambito di uno schema negoziale ai sensi del codice degli appalti, e il rapporto che si instaura tra l’Amministrazione che ha indetto il concorso e i soggetti professionisti partecipanti realizza una fattispecie negoziale, riconducibile ai rapporti di natura sinallagmatica in cui avviene uno scambio di reciproche prestazioni, tale da attribuire, ai fini del tributo in esame, alle somme erogate la natura di corrispettivo. Duque, i premi di cui trattasi rilevano ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in quanto sussistenti i presupposti di carattere oggettivo, soggettivo e territoriale ai sensi del D.P.R. n. 633/1972. Ne consegue in capo ai soggetti destinatari dei premi, l’assolvimento dei relativi obblighi di fatturazione con applicazione dell’aliquota IVA in misura ordinaria.

 

Ai fini delle imposte dirette, infine, considerato che i premi in argomento si configurano compensi di lavoro autonomo, l’Agenzia chiarisce che l’Istante, quale sostituto di imposta, è tenuto ad operare sui predetti compensi le ritenute a titolo di acconto.

MIMIT, nuove misure a tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2024, n. 200, il Decreto 3 luglio 2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy, il quale detta disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale.

In attuazione di quanto previsto all’articolo 7, comma 5, della Legge n. 206/2023, il nuovo Decreto MIMIT stabilisce i criteri e le modalità di attuazione della procedura di subentro nella titolarità nonché di successivo utilizzo dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale da parte del Ministero, al fine di garantire la loro tutela e prevenirne l’estinzione salvaguardandone la continuità.

 

Subentro nella titolarità del marchio

 

Viene stabilito, all’articolo 3 del Decreto 3 luglio 2024, che l’impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno 50 anni, ovvero di un marchio non registrato per il quale sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno 50 anni, che intenda cessare definitivamente l’attività, debba notificare alla direzione generale il progetto di cessazione dell’attività, almeno sei mesi prima dell’effettiva cessazione.

Tale progetto deve contenere, in particolare, l’indicazione degli effetti derivanti dalla cessazione, i motivi economici, finanziari o tecnici della stessa, nonchè i tempi di chiusura e le strategie inerenti al marchio in questione, specificando che lo stesso non è o non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso prima della cessazione delle attività. Al progetto va altresì allegata la documentazione comprovante la titolarità del marchio o la legittimazione a disporre dello stesso.

 

La direzione generale, entro tre mesi dalla notifica di cui al precedente comma, comunica all’impresa gli esiti dell’istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti del marchio in relazione al particolare interesse e alla valenza nazionale dello stesso, manifestando l’intenzione o meno di subentrare nella titolarità del marchio, nel caso in cui lo stesso non sia stato ovvero non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso entro la data della cessazione dell’attività.

Nel corso del suddetto termine, l’impresa titolare non può disporre del marchio mediante cessione a titolo gratuito.

Nel caso in cui la direzione generale abbia manifestato l’interesse a subentrare nella titolarità del marchio, l’impresa giuridicamente legittimata a disporne, entro i successivi due mesi, cede gratuitamente il marchio al Ministero, con apposito atto redatto secondo le disposizioni vigenti, anche mediante una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione firmata dal cedente e dalla direzione generale, con l’elencazione dei diritti oggetto della cessione.

Deposito di domanda di marchio inutilizzato

 

L’articolo 3 del Decreto MIMIT tratta dei marchi per i quali si presume il non utilizzo da almeno 5 anni e che possono risultare di particolare interesse e valenza nazionale. Riguardo ad esse, la Direzione generale provvede a formulare istanza di decadenza del marchio all’Ufficio italiano brevetti e marchi.

In caso di accertamento della decadenza del marchio per mancato utilizzo, la direzione generale può depositare domanda di registrazione all’Ufficio italiano brevetti e marchi.

 

Utilizzo dei marchi

 

L’articolo 5 stabilisce che l’impresa, nazionale o estera, che intenda investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all’estero, interessata ad utilizzare uno o più marchi di titolarità del Ministero, potrà formulare richiesta all’Unità di missione, indicando gli elementi informativi inerenti al progetto di investimento, con particolare riferimento alle ricadute occupazionali.

 

A seguito di ricezione della richiesta, l’Unità di missione provvede, ai fini di trasparenza, a dare comunicazione sul proprio sito istituzionale della ricezione di manifestazione di interesse identificando il marchio oggetto dell’istanza.

La stessa Unità procede, poi, ad una valutazione comparativa di tutte le richieste pervenute riguardanti il medesimo marchio, sulla base dei seguenti criteri:

  • entità dell’investimento;

  • ricadute occupazionali;

  • settore di riferimento;

  • localizzazione dell’investimento;

  • tempi di realizzazione dello stesso.

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine, l’Unità di missione deve provvedere a pubblicare gli esiti della valutazione comparativa sul sito istituzionale e a comunicare, all’impresa selezionata, il riconoscimento del diritto all’utilizzo del marchio.

 

Il marchio viene messo a disposizione dell’impresa dalla direzione generale mediante contratto di licenza gratuita per un periodo non inferiore a 10 anni, rinnovabile. In ogni caso, il contratto di licenza si risolve automaticamente, anche prima della scadenza del termine di durata dello stesso, qualora l’impresa cessi l’attività o delocalizzi gli stabilimenti produttivi al di fuori dei confini nazionali.

Riforma tributaria: pubblicata in G.U. la Legge che proroga il termine di adozione dei testi unici

Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2024, n. 197, la Legge 8 agosto 2024, n. 122, recante la proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici.

La Legge 8 agosto 2024, n. 122, è composta da due soli articoli.

 

L’articolo 1 reca disposizioni volte a prorogare il termine di adozione dei testi unici previsto dall’articolo 21, comma 1, della Legge 9 agosto 2023, n. 111, il quale stabilisce la delega al Governo per adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge (29 agosto 2023), uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;

  • coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati;

  • abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

La disposizione, dunque, proroga il termine di adozione dei sopra citati testi unici dal 29 agosto 2024 al 31 dicembre 2025.

 

A partire dal 13 marzo 2024, sono stati posti in consultazione pubblica, sul sito dell’Agenzia delle entrate, nove testi unici. Fino al 13 maggio 2024, i soggetti interessati hanno avuto la possibilità di inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione.

I citati testi unici concernono:
– Imposte sui redditi;
– IVA;
– Imposta di registro e altri tributi indiretti;
– Tributi erariali minori;
– Agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori;
– Adempimenti e accertamento;
– Sanzioni tributarie amministrative e penali;
– Giustizia tributaria;
– Versamenti e riscossione.

L’articolo 2, invece, stabilisce l‘entrata vigore della Legge n. 122/2024 dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: il 24 agosto 2024.