CCNL Poste: siglati accordi su riorganizzazione, indennità di relazione, orario corriere e lavoro agile

Al personale adibito ad attività di Operatore di Front End, Specialista Consulente Finanziario e Specialista Consulente Mobile verrà riconosciuta un’indennità di relazione

La scorsa settimana si è concluso il confronto tra l’Azienda Poste Italiane e le Organizzazioni Sindacali di settore per la firma di quattro importanti accordi, in materia di riorganizzazione, indennità di relazione, orario corriere e lavoro agile.
Il primo accordo riguarda la riorganizzazione e l’implementazione dei progetti di evoluzione organizzativa di PCL, Mercato Privati e DTO, mentre nel secondo le Parti hanno convenuto di riconoscere nell’ambito della funzione Mercato Privati una specifica “indennità di relazione” (ex art. 77 CCNL) al personale adibito ad attività di Operatore di Front End, Specialista Consulente Finanziario e Specialista Consulente Mobile, in considerazione della particolare natura dell’attività svolta. 
Per quanto riguarda il terzo accordo, è stata modificata la prestazione lavorativa della nuova Rete Corriere, ferma restando l’applicazione del CCNL di Poste Italiane, che si articolerà su 39 ore settimanali, secondo le modalità definite nel Verbale di Accordo sottoscritto il 16 luglio 2024. 
Con l’ultimo accordo si è concordato invece di prorogare, per Poste Italiane e per le Società del Gruppo, la possibilità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile (Smart working) fino al 31 dicembre 2025

Decreto proroghe: i provvedimenti sul lavoro nella PA

Introdotto un termine massimo di 3 anni per la conclusione dei concorsi e prolungata la prescrizione previdenziale a carico delle amministrazioni (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 9 dicembre 2024, n. 107).

Il Consiglio dei ministri nella seduta del 9 dicembre ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi, cosiddetto Decreto Milleproroghe. Sono diversi gli aspetti sui quali interviene il provvedimento per quanto riguarda il lavoro nelle pubbliche amministrazioni: la razionalizzazione del sistema delle assunzioni (concorsi); la proroga della sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria a carico delle amministrazioni e in favore per i lavoratori dipendenti della PA; interventi in favore dei cittadini ucraini beneficiari di protezione temporanea.

Il sistema dei concorsi

Fino a oggi il problema dei tempi necessari per bandire i concorsi e concludere le procedure di assunzione, rispetto al momento in cui le facoltà assunzionali venivano concesse alla pubblica amministrazione, era gestito tramite proroghe annuali, che sono venute a protrarsi fino a 11 anni. Con il decreto approvato dal Consiglio dei ministri viene invece varata una norma a regime nel testo unico del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 165/2001). Al riguardo viene stabilito un termine massimo di 3 anni entro il quale le procedure assunzionali devono essere concluse dall’amministrazione pubblica senza possibilità di proroga, a pena di perdita della facoltà assunzionale assegnata e dei relativi stanziamenti. La nuova norma si applicherà a decorrere dal 2025 ed è previsto un ultimo anno di proroga per finalizzare le procedure assunzionali a oggi non concluse.

Gli interventi sulla contribuzione

Su questo versante, viene prorogata al 31 dicembre 2025 la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria a carico delle amministrazioni e in favore per i lavoratori dipendenti della PA. Analoga proroga è prevista per i contributi della gestione separata in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Viene anche prorogato di un anno il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono regolarizzare le posizioni assicurative dei dipendenti pubblici per i periodi retributivi sino al 31 dicembre 2020, per evitare che ricada in capo ai datori di lavoro pubblici e all’INPS l’onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio non assistiti dal versamento contributivo.

Infine, viene prorogata al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale non si applicano le sanzioni civili in caso di mancato o tardivo pagamento contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle PA in favore dei lavoratori pubblici (dipendenti e collaboratori).

Cittadini ucraini

Viene stabilita la possibilità di rinnovare, fino al 4 marzo 2026, i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini ucraini, beneficiari di protezione temporanea già prorogati, ex lege, fino al 31 dicembre 2024. Per tali categorie di persone viene prevista la possibilità di convertire il proprio permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

CCNL Autostrade: siglato il verbale di accordo sul welfare

sperimentazione della riduzione dell’orario di lavoro, nuovi permessi per i genitori ed un bonus asilo nido 

Lo scorso 5 dicembre è stato sottoscritto dalla Società Autostrade per l’Italia e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal, Ugl Viabilità il verbale di accordo che chiude anni di confronto su una maggiore conciliazione vita-lavoro, anche in relazione alla necessità di valorizzare ed apprezzare maggiormente il contributo dei lavoratori.
Riduzione dell’orario di lavoro
E’ prevista la sperimentazione della riduzione dell’orario di lavoro a 36 ore settimanali per tutto il personale, a parità di condizioni economiche.
Previsto un incontro entro il mese di febbraio 2025 per definire l’articolazione della nuova organizzazione.
Permessi
Previsti dal 1° gennaio i seguenti nuovi permessi:
– permesso inserimento nido /infanzia: 8 ore/anno;
– permesso terapia DSA:  8 ore/anno;
– permesso esame figli: 1 giorno di permesso per laurea, diploma e licenza media;
– permesso nonni:1 giorno di permesso;
– permesso corso preparto: 8 ore;
– permesso malattia bimbo: ulteriori 2 giorni retribuiti al 100%;
– permesso volontariato: 2 giorni l’anno;
– permesso dismenorrea: 3 giorni l’anno;
– year off: fino ad un anno di aspettativa non retribuita.
Bonus asilo nido
A far data dal 1° gennaio 2025 viene istituito un contributo pari a 50,00 euro al mese a partire dal 2° figlio e di 100,00  euro al mese a partire dal 3°figlio.
Welfare
Prevista l’erogazione dell’importo pari a 360,00 euro l’anno in misura intera anche ai lavoratori part-time.