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Richiamo alle armi: il nuovo servizio per le domande di indennità

Al via la nuova modalità di trasmissione telematica per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati (INPS, messaggio 9 dicembre 2024, n. 4158).

L’INPS ha comunicato il rilascio del nuovo servizio per la trasmissione della domanda telematica di indennità di richiamo alle armi per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati. Il servizio è disponibile nel portale istituzionale dell’Istituto seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Trattamento di Richiamo alle armi”.

Una volta presentata la domanda, è possibile consultare le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda stessa e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, nel caso sia necessario.

Al servizio è possibile accedere utilizzando la propria identità digitale: ovvero SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS); eIDAS(electronic IDentification, Authentication and trust Services).

Invece, per coloro che non sono in possesso di una identità digitale, è possibile presentare domanda attraverso gli istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dai medesimi.

CIPL Edilizia Industria Lecce: siglato accordo di rinnovo

Previsto l’Elemento di garanzia retributiva, nuove indennità e riduzione del fondo Prevedi

Il 6 dicembre 2024 è stato sottoscritto il rinnovo integrativo provinciale per i lavoratori delle imprese industriali edili ed affini della provincia di Lecce. A siglare l’accordo, che entra in vigore il 1° dicembre 2024 ed ha durata triennale, sono state Ance insieme alle OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil Lecce che hanno posto l’attenzione sulla sezione dedicata agli aumenti retributivi, alla formazione e alla sicurezza. È stata adeguata anche l’indennità dei lavori fuori zona zona e trasporti, di importo pari a 5,00 euro per ciascuna giornata a partire dal 1° dicembre 2024. Per l’indennità di mensa sono previsti 4,00 euro per ogni giornata di effettiva presenza, frazionabile ad ora, a decorrere dal 1° dicembre 2024. Gli importi relativi all’Elemento variabile della retribuzione sono riportati nella tabella di seguito. 

Livello Minimo al 30.9.2024 Importo EVR
7 1.974,71 59,24
6 1.777,23 53,32
5 1.481,02 44,43
4 1.382,31 41,47
3 1.283,56 38,51
2 1.155,21 34,66
1 987,36 29,62

Disposto anche un premio per le imprese ritenute virtuose che verrà certificato da un apposito Regolamento attuativo che contiene i requisiti di accesso e i termini di riconoscimento. Inoltre, è previsto anche un fondo garanzia a favore di lavoratori in caso di fallimento delle imprese. Prevista una riduzione anche del Fondo Prevedi. Il premio fedeltà aziendale lavoratori verrà riconosciuto a quei dipendenti che hanno maturato un’anzianità di servizio presso la stessa impresa non inferiore a 12 mesi e fino alla cessazione del rapporto di lavoro. 

Detrazioni Superbonus 2022, ripartizione in dieci quote annuali

In tema di Superbonus, l’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito alla possibilità di avvalersi per una parte di spese della ripartizione della detrazione in dieci quote annuali e per altre della detrazione in quattro anni (Agenzia delle entrate, risposta 9 dicembre 2024, n. 252).

L’articolo 119 del Decreto Rilancio ha introdotto specifiche disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, spettante a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici effettuati su unità immobiliari residenziali. 

 

L’articolo 2 del D.L. n. 11/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 38/2023, ha introdotto nel citato articolo 119, il comma 8-quinquies secondo cui: “per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi”.

Con riferimento a tale disposizione, la circolare n. 13/E/2023 ha chiarito che la ripartizione su un periodo più ampio ha la finalità di agevolare la fruizione della detrazione, evitando possibili situazioni di ”incapienza fiscale”. L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 ed è irrevocabile.

La predetta opzione è esercitabile a condizione che la spesa relativa al periodo d’imposta 202 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

 

Al riguardo, l’Agenzia ritiene che sia possibile optare per tale ripartizione della detrazione in dieci quote annuali anche solo per una parte delle spese sostenute nel 2022, non essendo previsto che tale opzione debba riguardare tutte le spese sostenute in tale anno.

 

Nel caso di specie, pertanto, l’istante può presentare il Modello Redditi persone fisiche integrativo del modello 730/2023, indicando le spese sostenute nel 2022 da ripartire in quattro quote annuali di pari importo ed optare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, per la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo, della detrazione spettante con riferimento alle altre spese sostenute nel 2022.